GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Correzione maldestra della cartella clinica

Il delitto di falso materiale in atto pubblico è punito a titolo di dolo generico, ma è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà della immutatio veri, essendo sufficiente per la configurabilità dell'elemento soggettivo la sola coscienza e volontà della alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto e senza che sia necessario che il nocumento rientri nella rappresentazione dell'agente.
Nel caso specifico, tuttavia, la correzione della cartella clinica, delegata dal primario all'aiuto, risultava del tutto maldestra ed approssimativa, per essere stato (volendosi indicare la corda vocale oggetto di intervento chirurgico) il termine SX semplicemente sovrapposto a quello DX, che era pur sempre rimasto leggibile.
Il primario pur omettendo di controllare il rispetto di tutte le formalità richieste per la correzione dell'atto pubblico e cioè la data e la firma in calce dell'avvenuta correzione, realizzava un comportamento connotato da leggerezza e negligenza, non idoneo a integrare gli estremi dell'elemento soggettivo richiesto dal reato di cui all'art. 476 c.p., in quanto esulata la volontà di immutare il vero.
Cass. Pen. Sez. V sentenza 19094 del 09/05/2008

Tratto da Dirittosanitario-avv. Ennio Grassini

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